Istallazione e Manutenzione

L’art. 71, comma 4 (D.lgs. 81/2008) impone al Datore di lavoro di verificare che l’istallazione delle attrezzature sia fatta conformemente alle istruzioni per l’uso del fabbricante e di controllare che non vi siano difetti tali da determinarne il loro cattivo funzionamento.

Il datore di lavoro deve inoltre prendere le misure necessarie affinché siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione e siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e quindi la conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Controlli periodici

I controlli sono fondamentali per assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro, per questo motivo relativamente ai controlli la norma diventa di fatto più stringente e prevede (art.71, comma 8) che persona competente proceda ad un controllo iniziale per le attrezzature la cui sicurezza dipenda dalle condizioni di istallazione, controllo che di fatto si estende fino alla messa in funzione.

A seguire, dopo ogni spostamento dell’impianto deve essere effettuato un controllo dello stesso per garantirne la sicurezza.

Per le attrezzature che possono subire influssi potenzialmente pericolosi la norma prevede che siano sottoposte a controlli periodici secondo frequenza stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti e a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano pregiudicarla quali ad esempio: riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Verifiche periodiche

L’art.71, comma 11 impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature riportate in Allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato che prevede la frequenza della verifica in base alle caratteristiche dell’attrezzatura, alla sua obsolescenza e al settore di utilizzo.

La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL che, come previsto dal comma 12 dell’art.71 D.Lgs.81/2008, possono a loro volta avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati abilitati i quali acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.